Gestione dei PFU

Gestione degli pneumatici fuori uso

Prometeon e Innovando assieme per una gestione più innovativa, digitale e sostenibile dei PFU

Prometeon Tyre Group, all’interno del proprio percorso di miglioramento delle performance di sostenibilità e di crescente sensibilità verso la gestione dell’intero ciclo di vita dei propri prodotti, ha deciso di svolgere la gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) in modalità individuale, affidandone le attività operative di filiera alla società Innovando S.r.l. a far data dal 01.01.2023.

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Prometeon Tyre Group, ai sensi del DM 182/19, comunica gli importi del contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

CATEGORIA

TIPOLOGIA

INTERVALLO DI PESO DEGLI PNEUMATICI ALL'IMMISSIONE (KG)

CONTRIBUTO (EURO)

P

1

0 - 4,999

 

2

5 - 7,999

 

3

8 - 12,999

 

4

13- 15,999

 

5

16 - 24,999

4,70

6

25 - 34,999

7,70

M

7

35 - 64,999

14,50

8

65 - 104,999

18,70

9

105 - 154,999

32,70

G

10

155 - 224,999

56,30

11

225 - 314,999

79,70

12

315 - 424,999

112,30

13

425 - 554,999

 

14

555 - 704,999

 

15

> 705

 

 

 

 

SEZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questa sezione contiene i principali riferimenti normativi che regolamentano l’attività e il perimetro di responsabilità di PTG; lo scopo è quello di fornire un panorama esauriente dei principali testi relativi alla disciplina degli Pneumatici Fuori Uso in Italia.

 

Art. 228 del D. Lgs 152/06

Al fine di ottimizzare il recupero degli Pneumatici Fuori uso e ridurne la formazione, anche attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

 (Obblighi produttori importatori)

 

Decreto Ministeriale 182/2019

Il 23 aprile 2020 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n.182 del 19 novembre 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020. Con il Decreto Ministeriale 182/2019 vengono ridefiniti – in attuazione dell’articolo 228, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 -, i tempi e le modalità di gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) precedentemente regolati dal DM n.82 del 2011 (così come modificato dall’art 1 comma 751 e 752 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

 

Le principali novità introdotte dal DM 182/2019 riguardano:

  • Inquadramento più preciso delle vendite di pneumatici on line dall’estero direttamente a consumatori italiani (B2C dall’estero)
  • Miglior definizione dei soggetti che possono assumere responsabilità in una organizzazione consortile sia come soggetti costituenti, che come associati
  • Declinazione più accurata degli obblighi di raccolta degli PFU con particolare riferimento alla copertura nazionale, alla presa in carico di tutte le tipologie di pneumatico, privilegiando l’ordine di arrivo delle richieste di prelievo
  • Più ampia, articolata e precisa rendicontazione per aumentare la trasparenza verso i numerosi stakeholder interessati

 

Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 n 44

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 n. 44, ha decretato l’istituzione e la composizione di un Tavolo permanente di consultazione sulla gestione dei PFU, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 n. 82. Dm 44 del 07/03/2012

 

Sul sito del Ministero dell’Ambiente, all’indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/pfu-pneumatici-fuori-uso, è presente un’area dedicata ai PFU che contiene i testi normativi di riferimento.

 

 

SEZIONE F.A.Q.

 

Un PDR (es: rivenditore di pneumatici) deve affidarsi ad un unico soggetto autorizzato per la raccolta dei propri PFU?

Ogni rivenditore può e deve, ai fini del miglior funzionamento del sistema nel suo complesso, affidarsi a più di un operatore autorizzato per la raccolta dei propri PFU. Nel sito del Ministero dell’Ambiente, alla sezione https://www.minambiente.it/pagina/forme-di-gestione-pfu, sono riportati i riferimenti delle società a cui è possibile rivolgersi per richiedere il ritiro degli PFU

 

La società a cui mi rivolgo per il ritiro (consorzio o sistema individuale) è obbligata a ritirare i miei PFU? Con quali tempistiche?

Nessun sistema individuale o collettivo autorizzato per la raccolta degli PFU è obbligato a raccogliere tutti gli PFU per i quali riceve la richiesta di ritiro. Il suo obbligo è quello di raccogliere il target di gestione a livello nazionale, determinato all’inizio di ogni anno, nel rispetto dei vincoli di distribuzione territoriale fissati dalla normativa. Le tempistiche non sono determinate per legge.

 

I PDR (es: rivenditori di pneumatici) per richiedere il ritiro degli PFU, sono obbligati a registrarsi ad una delle società autorizzate al ritiro?

Non c’è alcun obbligo per i PDR di iscriversi o eseguire una registrazione ad un Consorzio o a un si sta e individuale autorizzato alla raccolta e gestione degli PFU. Alcuni operatori, per una gestione trasparente, rendicontabile ed efficiente della filiera, richiedono la registrazione al proprio portale al fine di procedere alla richiesta del ritiro degli PFU.

 

Sono un PDR (es: rivenditori di pneumatici). Ho già richiesto il ritiro di PFU ad un operatore autorizzato, ma mi è stato comunicato un tempo per evadere la mia richiesta che non sono disposto ad aspettare. Posso richiedere il ritiro ad un altro operatore autorizzato?

Si, non esiste alcun vincolo in tal senso. Nel sito del Ministero dell’Ambiente, alla sezione https://www.minambiente.it/pagina/forme-di-gestione-pfu, sono riportati i riferimenti delle società a cui è possibile rivolgersi per richiedere il ritiro degli PFU. Sarà buona cura però del gommista annullare la richiesta fatta al primo operatore prima di inviare la stessa richiesta a un o più nuovi operatori, così da evitare inefficienze nel sistema di raccolta.

 

Può succedere che un produttore/importatore non applichi il contributo?

Ogni produttore e importatore è obbligato ad applicare un contributo.

 

Va applicato un contributo alla vendita di un pneumatico usato?

Non va applicato nessun contributo, in quanto è già stato pagato al momento della prima immissione nel mercato di quel pneumatico (nuovo).